POLITICI PER CASO – LO STATUTO
STATUTO DEL “COMITATO ITALIANO PER LE ASSEMBLEE DEI CITTADINI ESTRATTI A SORTE – POLITICI PER CASO”
Articolo 1. Denominazione, sede , simbolo e durata
- È costituita ai sensi e per gli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un’Associazione nazionale senza finalità di lucro denominata “COMITATO ITALIANO PER LE ASSEMBLEE DEI CITTADINI ESTRATTI A SORTE – POLITICI PER CASO” (in breve “ Politici per caso” )
- L’Associazione ha sede legale in Roma alla Via di San Basilio n. 64 (cap 00187) . Possono essere previste sedi secondarie in Italia ed all’estero.
- La sede dell’Associazione può essere trasferita nell’ambito della provincia di Roma con semplice atto del legale rappresentante e senza bisogno di ulteriori formalità.
- Il simbolo dell’Associazione consiste in un un elemento grafico rappresentante un emiciclo stilizzato di color verde preceduto dalle parole “POLITICI PER CASO” in carattere stampatello maiuscolo di color arancio. La rappresentazione grafica del simbolo viene allegata al presente Statuto sotto la lettera “A”
- L’Associazione è costituita per una durata illimitata. Potrà essere sciolta in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea come meglio specificato negli articoli 8 e 9
- L’Associazione è retta dal presente statuto in conformità alle leggi e regolamenti in vigore.
Articolo 2. Scopi
- L’Associazione ha lo scopo :
- di introdurre in Italia le “assemblee dei cittadini estratti a sorte”, organi collegiali formati da cittadini comuni sorteggiati a ricoprire la carica di membri per un periodo breve non rinnovabile, scelti sulla base di criteri che garantiscono l’effettiva rappresentanza della società, delle dinamiche e differenze presenti in essa, che collaborano, supportati da esperti, col fine di deliberare su una o più questioni di interesse pubblico e generale
- di promuovere la conoscenza, la diffusione delle “assemblee dei cittadini estratti a sorte”,
- di promuovere e coordinare studi, attività formative, iniziative culturali e politiche volti a realizzare quanto previsto dalle precedenti lettere;
- promuovere e sostenere iniziative popolari e referendum;
Articolo 3. Strumenti
- Per raggiungere il proprio scopo l’Associazione si dota di un sito Internet ufficiale: www.politicipercaso.it ;
- L’Associazione, inoltre, per realizzare gli obiettivi statutari:
- promuove e coordina studi, attività formative, iniziative culturali e politiche;
- promuove e realizza convegni, pubblicazioni anche periodiche e di contenuto audiovisivo e/o in formato digitale e analogico, eventi, campagne di informazione e iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi;
- promuove e realizza la conservazione, l’archiviazione la divulgazione di materiali e documenti inerenti gli scopi associativi;
- promuove e realizza progetti indipendenti o coordinati con altre realtà giuridiche;
- elabora e propone norme e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
- assume ogni altra iniziativa utile a livello internazionale, nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statutari;
- L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse.
- Attraverso l’Associazione, i Soci agiscono per il perseguimento degli obiettivi programmatici delineati nella mozione dell’Assemblea.
- L’Associazione può stipulare accordi di collaborazione e/o di adesione con altre organizzazioni od enti, pubblici o privati, italiani od esteri, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo statuto e dalla mozione assembleare. Le proposte di adesione, ricevute o avanzate dal Coordinatore, vengono sottoposte, d’intesa con il Tesoriere, al voto dell’Assemblea che le approva a maggioranza semplice, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti. I rapporti con le altre organizzazioni od enti, pubblici o privati, italiani od esteri, saranno regolati da convenzioni all’uopo stipulate.
Articolo 4. Risorse
- Le risorse dell’Associazione sono costituite da:
- quote dei soci;
- sovvenzioni provenienti da enti pubblici o privati o persone fisiche;
- redditi relativi ai beni di proprietà dell’Associazione;
- eventuali donazioni o lasciti;
- eventuali collette associative;
- qualunque risorsa o finanziamento non vietato dalla legge;
- diritti sui beni mobili e immobili dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio accantonate e destinate a questo scopo;
- I proventi derivanti dalle attività dell’Associazione non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione vengono reinvestiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Articolo 5. I Soci Ordinari e Soci Sostenitori
- Chiunque, che abbia compiuto i 16 anni, può divenire Socio.
- Sono Soci Ordinari quelli che, sottoscrivendo l’atto costitutivo, danno vita all’associazione e quelli che vi aderiscono successivamente previa loro ammissione da parte dell’Assemblea. I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota di iscrizione annuale prevista per i Soci Ordinari. I Soci Ordinari sono membri dell’Assemblea.
- Sono Soci Sostenitori tutti coloro che supportano l’attività dell’associazione e versano la quota di iscrizione annuale prevista per i Soci Sostenitori. I soci Sostenitori possono diventare membri dell’Assemblea sulla base di un estrazione a sorte con le modalità previste dall’articolo 8 comma 2.
- Tutti i diritti connessi allo status di Socio possono essere esercitati per via telematica, sulla base del regolamento adottato dall’Assemblea.
- L’elenco dei Soci è pubblico.
- La qualità di Socio si perde per dimissioni, da comunicare al Tesoriere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo PEC, con un preavviso di 15 giorni.
Articolo 6. Modalità di iscrizione
- E’ possibile diventare socio versando la prevista quota annuale di iscrizione e comunicando i propri dati e recapiti personali all’Associazione.
- Il versamento della quota annuale di iscrizione vale da accettazione dello Statuto
Articolo 7. Organi dell’Associazione
- Sono organi dell’Associazione, l’Assemblea, il Coordinatore, il Tesoriere, il Direttivo, il Presidente onorario e il Comitato Scientifico.
Articolo 8. L’Assemblea
- L’assemblea è il massimo organo deliberativo della associazione, di cui stabilisce gli obiettivi dell’azione.
- E’composta dai Soci Ordinari e da un numero di membri estratti a sorte tra i Soci Sostenitori in modo da garantire complessivamente una percentuale di Soci Sostenitori non inferiore al 25% dei membri totali dell’Assemblea. I Soci Sostenitori estratti a sorte sono selezionati con campionamento casuale secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento dell’Assemblea.
- E’ costituita da Soci in regola con le quote di iscrizione relative all’anno di convocazione dell’assemblea. .
- Si riunisce in sessione ordinaria e in forma pubblica almeno una volta all’anno; è convocata dal Coordinatore .
- La convocazione avviene mediante l’invio dell’ordine del giorno ai Soci almeno 7 giorni prima dell’adunanza mediante comunicazione via posta elettronica e pubblicazione sul sito Internet dell’Associazione.
- Tutti i Soci hanno diritto di parola e di iniziativa sui temi oggetto di discussione.
- Partecipano con diritto di voto alla Assemblea ordinaria i Soci in regola con le condizioni di cui all’art. 5
- Non è ammesso il voto per delega.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.
- L’Assemblea discute e approva l’ordine dei lavori e il regolamento.
- L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria, su iniziativa del Coordinatore d’intesa con il Tesoriere; su richiesta motivata di almeno i due terzi (2/3) dei Soci; in caso di dimissioni del Coordinatore o del Tesoriere;
- La richiesta di convocazione straordinaria deve essere sottoscritta da almeno la metà dei Soci iscritti alla data di proposizione della mozione e da almeno la metà dei Soci con una anzianità di almeno sei mesi di iscrizione per l’anno in corso. I sottoscrittori devono risultare in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno in corso alla data della sottoscrizione della richiesta di convocazione.
- Partecipano con diritto di voto alla assemblea straordinaria i Soci in regola con le condizioni di cui all’Art. 5 alla data della convocazione dell’assemblea.
- L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore. In mancanza del Coordinatore l’Assemblea elegge il suo presidente all’inizio dei lavori secondo le modalità previste dal Regolamento dell’Assemblea.
- Oltre l’Assemblea ordinaria e straordinaria può essere prevista anche una Assemblea di Coordinamento con finalità informative e di coordinamento dell’attività dell’associazione. L’Assemblea di Coordinamento e viene convocata dal Coordinatore e si svolge senza particolari formalità.
Articolo 9. Poteri e competenze dell’Assemblea
- L’assemblea :
- elegge gli altri organi dell’Associazione secondo le modalità previste dal presente statuto;
- approva mozioni che impegnano l’Associazione a perseguire determinate attività;
- discute e approva il bilancio dell’Associazione presentato dal Tesoriere;
- stabilisce l’ammontare della quota associativa per i soci ordinari e i soci sostenitori;
- emenda lo Statuto;
- decide sullo scioglimento dell’Associazione, deliberando contestualmente la destinazione del suo patrimonio, che dovrà comunque essere devoluto a fini di utilità sociale
- delibera sull’ammissione dei nuovi soci ordinari;
Articolo 10. Il Coordinatore
- Il Coordinatore è eletto dall’Assemblea e resta in carica per un anno. Il mandato è rinnovabile. Alla scadenza del mandato, fino alla successiva deliberazione assembleare, sono prorogati i poteri del Coordinatore in carica.
- Il Coordinatore è il responsabile politico ed il legale rappresentante dell’Associazione; ha i poteri di emanare atti che la impegnano sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, compreso il potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi.
- il Coordinatore vigila sull’osservanza dello Statuto, sovrintende al rapporto tra gli organi dell’Associazione e rappresenta l’Associazione nelle manifestazioni ufficiali.
- Il Coordinatore sentito il Direttivo nomina e revoca i membri del Comitato scientifico e ne convoca la riunione.
- Il Coordinatore ha il potere di regolare l’uso del simbolo e dei segni distintivi dell’Associazione nel rispetto del sistema di licenze Creative Commons.
- Il Coordinatore può nominare un Vice-Coordinatore.
Articolo 11. Il Direttivo
- Il Coordinatore d’intesa con il Tesoriere può nominare fino a venti membri del Direttivo entro il novantesimo giorno successivo alla chiusura dell’Assemblea.
- il Direttivo collabora con il Coordinatore e il Tesoriere nella conduzione, nella gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa dell’Associazione.
Articolo 12. Il Tesoriere
- Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea e resta in carica per un anno. Il mandato è rinnovabile. Alla scadenza del mandato, fino alla successiva deliberazione assembleare, sono prorogati i poteri del Tesoriere in carica.
- Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione a tutti i fini di legge.
- Il Tesoriere è intestatario dei poteri di apertura e gestione dei conti bancari dell’Associazione. Provvede all’esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni
- Il Tesoriere promuove e coordina le attività organizzative e di propaganda. Collabora con il Coordinatore per assicurare l’ordinata amministrazione delle attività e del patrimonio.
- Il Tesoriere tiene un registro dei Soci ed informa di ogni suo aggiornamento il Coordinatore.
- Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia delle quote di iscrizione e degli altri contributi nonché dell’esecuzione delle spese.
- Il Tesoriere predispone e redige il bilancio e lo presenta, congiuntamente ad una relazione sull’andamento politico-finanziario dell’Associazione, all’Assemblea per l’approvazione.
- Le scritture contabili, redatte con criteri di analiticità, e i bilanci, sono pubblici.
- Il Tesoriere trasmette all’Assemblea su base semestrale un rendiconto dell’attività svolta e delle spese sostenute, fornendo un’informativa completa e dettagliata. Vengono approntati strumenti idonei ad assicurare che il rendiconto sia accessibile, su richiesta, a tutti i Soci.
- Il Tesoriere è il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e ss. mm
- Il Tesoriere può nominare un vice-Tesoriere
Articolo 13. Presidente Onorario
- L’Assemblea può eleggere un Presidente Onorario. La carica dura un anno. Il mandato è rinnovabile. Alla scadenza del mandato, fino alla successiva deliberazione assembleare, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Articolo 14. Comitato Scientifico
- Può essere istituito ,come organo consultivo, un Comitato Scientifico
- Il Comitato Scientifico è composto da personalità aventi specifiche ed elevate conoscenze di carattere tecnico-scientifico-giuridico attinenti le finalità dell’Associazione. Ha il compito di fornire agli altri organi statutari strumenti informativi, di documentazione e di valutazione scientifica.
- I suoi membri , nel numero massimo di trenta, sono nominati e revocati dal Coordinatore sentito il Direttivo.
- Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Coordinatore, da cui è presieduto .
Articolo 15. Modalità di elezione del Coordinatore, del Tesoriere e del Presidente Onorario
- Per l’elezione del Coordinatore, del Tesoriere e del Presidente Onorario, ogni Socio dispone di un voto, è eletto tra Soci dell’Associazione il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che nella prima votazione abbiano raccolto più voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età. Il voto avviene a scrutinio segreto.
Articolo 16. Emendamenti allo statuto
- Gli emendamenti allo statuto devono essere presentati in occasione dell’Assemblea ordinaria da almeno la metà dei soci presenti e sono discussi e messi ai voti nel corso della stessa.
- Gli emendamenti ammessi alla discussione sono approvati con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Articolo 17. Esercizio Sociale
- L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e ad esso corrispondono le quote di iscrizioni annuali
Articolo 18. Norma di rinvio
- Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Articolo 19. Norme Transitorie
- Fino alla prima Assemblea di fondazione , che dovrà essere convocata entro un anno dalla costituzione dell’associazione, gli Organi sono eletti dai soci costituenti
- Fino all’Assemblea di fondazione, i soci costituenti sono riuniti in un organo collegiale denominato “Assemblea dei Soci ordinari” composto da tutti i soci costituenti e da coloro i quali siano nominati dai soci costituenti stessi.
- Fino all’Assemblea di fondazione l’Assemblea dei Soci ordinari assume tutti i poteri e le competenze dell’Assemblea. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.